IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto  l'art.  4,  comma  1,  della  legge  5 gennaio 1994, n. 36,
recante disposizione in materia di risorse idriche,  che  attribuisce
al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato
dei Ministri istruito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della  legge  18
maggio  1989, n. 183, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Bolzano e  Trento,
il  compito  di determinare, con propri decreti, nell'esercizio delle
funzioni previste dal medesimo art. 4 della richiamata legge  n.  183
del 1989, tra l'altro:
   a)  le  direttive  generali  e  di settore per il censimento delle
      risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica  e  per
      la protezione delle acque dall'inquinamento;
   b)  le  metodologie generali per la programmazione della razionale
      utilizzazione  delle  risorse  idriche   e   le   linee   della
      programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
   c)   i   criteri   e  gli  indirizzi  per  la  programmazione  dei
      trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art. 17;
   d) le metodologie  ed  i  criteri  generali  per  la  revisione  e
      l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti,
      e  successive  varianti,  di cui alla legge 4 febbraio 1963, n.
      129, e successive modificazioni, da  effettuarsi  su  scala  di
      bacino salvo quanto previsto all'art. 17;
   e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle
      aree  a  rischio  di  crisi idrica con finalita' di prevenzione
      delle emergenze idriche;
   f) i criteri  per  la  gestione  del  servizio  idrico  integrato,
      costituito  dall'insieme  dei  servizi  pubblici di captazione,
      adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura
      e di depurazione delle acque reflue;
   g) i livelli minimi dei servizi che  devono  essere  garantiti  in
      ciascuno  ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma
      1, nonche' i criteri  e  gli  indirizzi  per  la  gestione  dei
      servizi  di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per
      usi diversi da quello potabile;
   Ritenuta la necessita' di regolamentare la materia di cui sopra;
   Considerato che per la protezione delle acque dall'inquinamento in
attesa del recepimento delle  direttive  91/271/CEE  e  91/676/CEE  e
dell'emanazione   delle   relative   norme  tecniche  di  attuazione,
continueranno ad applicarsi le  norme  tecniche  della  delibera  del
Comitato interministeriale per la tutela delle acque 4 febbraio 1977,
emanate  ai  sensi  dell'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10
maggio 1976, n. 319;
   Sulla proposta del Comitato dei Ministri  per  i  servizi  tecnici
nazionali  e  gli  interventi  nel  settore  della  difesa del suolo,
formulata nella seduta del 2 agosto 1995;
   Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, che si e'
espressa nella riunione dell'8 febbraio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettere  a),  b),
c),  d), e), f), g), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono definiti
in conformita' a quanto indicato nell'allegato che costituisce  parte
integrante del presente decreto:
   a)  le  direttive  generali  e  di settore per il censimento delle
      risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica;
   b) le metodologie generali per la programmazione  della  razionale
      utilizzazione   delle   risorse   idriche   e  le  linee  della
      programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
   c)  i  criteri  e  gli  indirizzi  per   la   programmazione   dei
      trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art. 17;
   d)  le  metodologie  ed  i  criteri  generali  per  la revisione e
      l'aggiornamento del piano regolare generale degli acquedotti, e
      successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129,
      e successive modificazioni, da effettuarsi su scala  di  bacino
      salvo quanto previsto all'art. 17;
   e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle
      aree  a  rischio  di  crisi idrica con finalita' di prevenzione
      delle emergenze idriche;
   f) i criteri  per  la  gestione  del  servizio  idrico  integrato,
      costituito  dall'insieme  dei  servizi  pubblici di captazione,
      adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura
      e di depurazione delle acque reflue;
   g) i livelli minimi dei servizi che  devono  essere  garantiti  in
      ciascuno  ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma
      1, nonche' i criteri  e  gli  indirizzi  per  la  gestione  dei
      servizi  di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per
      usi diversi da quello potabile.